I venditori di cose antiche ed usate, hanno l’obbligo di tenere un registro, vidimato in Comune, delle operazioni compiute giornalmente, in cui annotare:

  1. generalità del venditore;
  2. generalità del compratore;
  3. data dell’operazione;
  4. beni comprati o venduti;
  5. prezzo pattuito.

Tali disposizioni non si applicato al commercio di cose usate di valore esiguo o addirittura prive di valore commerciale.

http://shop.buffetti.it/autosaloni-commercio-di-beni-usati-antichita-e-preziosi-registro-49-pagine.html

Nei punti vendita Buffetti e sullo shop on line sono disponibili tutti i modelli per adempiere a tale obbligo.

(Legge di riferimento artt. 126 e 128 T.U.LL.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, N. 77 (Reg. T.U.LL.P.S approvato con R.D. 6.05.1940, n. 635)

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