I venditori di cose antiche ed usate, hanno l’obbligo di tenere un registro, vidimato in Comune, delle operazioni compiute giornalmente, in cui annotare:
- generalità del venditore;
- generalità del compratore;
- data dell’operazione;
- beni comprati o venduti;
- prezzo pattuito.
Tali disposizioni non si applicato al commercio di cose usate di valore esiguo o addirittura prive di valore commerciale.
http://shop.buffetti.it/autosaloni-commercio-di-beni-usati-antichita-e-preziosi-registro-49-pagine.html
Nei punti vendita Buffetti e sullo shop on line sono disponibili tutti i modelli per adempiere a tale obbligo.
(Legge di riferimento artt. 126 e 128 T.U.LL.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, N. 77 (Reg. T.U.LL.P.S approvato con R.D. 6.05.1940, n. 635)